L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello 442/2022 ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in merito alla nomina del rappresentante fiscale in Italia.
Nel caso in esame l‘istante – priva di stabile organizzazione in Italia – intendeva identificarsi ai fini IVA in Italia per il tramite di un rappresentante fiscale.
L’istante pertanto richiedeva all’Agenzia delle Entrate, tramite interpello, quali fossero le modalità di nominae maggiori informazioni su documenti, dichiarazioni da presentare e requisiti da possedere.
Il soggetto non residente – comunitario o extraUe – che effettua nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini IVA, può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti:
Una volta nominato, il rappresentante fiscale – che deve essere un soggetto, persona fisica o giuridica titolare di partita IVA, residente nel territorio dello Stato (cfr. risoluzione n. 341433 del 20 maggio 1983) – risponde in solido, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, con il soggetto rappresentato.
Ne deriva che il rapporto fiduciario tra rappresentato e rappresentante – riconducibile ad un mandato con rappresentanza – deve essere ufficializzato con un atto formale, che va predisposto in un momento antecedente o contestualmente alla richiesta di apertura della partita IVA in Italia, effettuata mediante presentazione del modello AA7/10 o AA9/12.
Tale lettera di nomina:
Inoltre la lettera deve essere sottoscritta:
Per comprovare i poteri del firmatario, la società estera deve esibire la certificazione del Tribunale od una procura notarile di conferimento di poteri, ed entrambe le parti dovranno esibire i loro documenti di identità.
A sua volta, l’Ufficio – esperiti i necessari controlli – provvederò all’annotazione della lettera di nomina contestualmente alla sua ricezione, rilasciando all’interessato idonea documentazione attestante l’avvenuta annotazione nel registro.
Potete consultare qui di seguito il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it